Operatività

OPERATIVITÀ

Amministratore di sostegno: CHI È E COSA FA?

 

L’Amministratore di Sostegno, abbreviato con la sigla AdS è una figura istituita con la Legge del 9 gennaio 2004 n.6. a tutela delle Persone dichiarate non autonome, con disabilità fisica e/o psichica, anziane, che hanno difficoltà nel provvedere ai propri bisogni e interessi, pur non essendo necessariamente interdetti o inabilitati.

É una figura che garantisce, attraverso il suo operato, la piena e concreta realizzazione dei Diritti della Persona, garantiti dalla Costituzione Italiana.

Viene nominato dal Giudice Tutelare e scelto di norma all’interno dell’ambito familiare della Persona. Noi interveniamo in mancanza di una figura familiare o qualora la famiglia chieda un sostegno.

Figura innovativa nel panorama italiano, è a carattere di gratuità per scelta della Fondazione. L’AdS entra a far parte della vita, anche sociale, della persona amministrata.

É uno strumento giuridico di protettività.

L’AdS si occupa di sostenere l’amministrato anche nei problemi più concreti, come acquistare, vendere e/o affittare un immobile, amministrare il patrimonio, valutare l’inserimento presso una struttura di ricovero, etc.. Si occupa, nel concreto, di sostenere la Persona in tutte le scelte di vita, perchè svolge, appunto, un ruolo supportivo.

L’AdS si occupa, inoltre, di proteggere le relazioni personali della Persona, non si sostituisce ad esso ma sostiene la libera espressione dell’individualità.

L’ADS può essere chiesto ogni qual volta serva “.. tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

La prima attività che l’AdS mette in atto comporta:

  • inquadrare la situazione generale della persona assistita (situazione logistica, mezzi economici, stato di salute);                                                                                                                 
  • verificare la situazione dei rapporti familiari (esistenza o meno di persone di riferimento, eventuali situazioni conflittuali, esistenza e capacità economiche di eventuali obbligati per legge, ecc.);
  • verificare i rapporti con gli enti pubblici (assistenziali, previdenziali, sanitari ecc.) al fine di stabilire se e quali interventi debbano essere effettuati per assicurare il rispetto di tutte le norme vigenti;
  • interfacciarsi con tutti i soggetti che, a vario titolo, rientrano nella sfera sociale del beneficiario.

Di norma nel prosieguo l’AdS  cura l’evolversi dei fatti e si occupa delle  incombenze che ne derivano:     

  • espletare le attività amministrative, come mantenere i rapporti con i vari enti coinvolti (Inps, Comune, Agenzia delle Entrate, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture di ricovero ecc.);
  • mantenere i rapporti con le banche, provvedere ai pagamenti a vario titolo, effettuare le dichiarazioni dei redditi;
  • curare i rapporti con gli eventuali familiari;
  • se il beneficiario è ricoverato presso una struttura, gestire i rapporti con tale struttura, con gli assistenti sociali, coi medici, gli psicologi, le persone in generale che si  prendono materialmente cura dell’assistito;
  • verificare che  le prestazioni  dei servizi di assistenza, sia da parte di persone fisiche, sia da parte di organizzazioni specializzate  siano adeguate e che  l’interessato sia accudito  in modo corretto;
  • prendere decisioni  sullo svolgersi della vita dell’assistito,  concordando con lui, ove possibile,  tali decisioni  insieme ai  soggetti coinvolti, come  ad esempio i medici per le cure mediche, ricoveri in ospedale;  gli infermieri o gli assistenti sociali per le cure personali, o gli acquisti di cui necessitano ecc.
  • prendere decisioni sulla  eventualità , ove possibile, di svolgere una attività lavorativa anche parziale, o sulla possibilità di godere di periodi di vacanza,  di ritrovare persone o luoghi che in passato ebbero legami significativi ecc.
  • Ogni anno, l’AdS redige un documento che attesti, al Giudice Tutelare, le spese sostenute dall’amministrato. Rendiconta, tramite apposita relazione, il suo operato, le esigenze e le condizioni di salute dell’amministrato. Di fronte a ogni scelta a carattere di straordinarietà, sia essa inerente il patrimonio che eventuali scelte che interessano lo stato di salute dell’amministrato, l’AdS dovrà, prima di agire, informare, o richiedere, al Giudice Tutelare per iscritto, il consenso all’azione. Per tutti gli eventi, invece, che rientrano nella quotidianità, l’AdS farà capo a quanto previsto dalla legge che regolamenta la sua figura e da quanto stabilito nel decreto di nomina.

Non va dimenticato, infatti, che l’AdS non è un mero incaricato di svolgere prestazioni amministrative, ma deve impegnarsi affinché il suo assistito possa esercitare nel modo qualitativamente migliore le sue capacità di vita residue, cercando di conciliare al meglio i suoi desideri con le sue possibilità fisiche ed economiche.

 

  • L’AdS una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo sempre conto delle aspirazioni della Persona beneficiaria.

TESTIMONIANZE (i nomi sono inventati)

Il mio amministratore di sostegno è una persona che mi aiuta e tiene per mano quando sento di non farcela da solo“. Marco 65 anni.

Mi ha aiutato a capire meglio cosa era giusto per me“. Salvatore 45 anni.

C’era quando avevo bisogno di lui“. Claudia 39 anni.

Fa parte della mia vita“. Giulia 26 anni.

Mi aiuta a non spendere tutti i soldi“. Francesco 50 anni.

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